Giacomo Milillo e Giuliana Arciello scrivono al Ministro Beatrice Lorenzin per dire “basta” all’accesso in soprannumero al CFSMG

Giacomo Milillo e Giuliana Arciello scrivono al Ministro Beatrice Lorenzin per dire “basta” all’accesso in soprannumero al CFSMG

05/05/2015


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Roma, 04 maggio 2015
Prot. GM/2015/235

Recapitata via mail

On. Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
segreteriaministro@sanita.it

e p.c. On. Gianclaudio Bressa
Presidente della Conferenza Stato Regioni
Segrsottosegbressa@governo.it

Dott.ssa Rossana Ugenti
Direttore Generale Ministero della Salute
Direzione generale delle Professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
segreteria.dgrups@sanita.it

Onorevole Ministro,

Le rilevazioni che codesta OS ha effettuato, in riferimento alle modalità d’accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) e allo svolgimento del medesimo percorso formativo, hanno evidenziato una grave realtà, legittimata da una legge ormai superata, che pone in una situazione di svantaggio e disparità i giovani professionisti che hanno scelto, o scelgono oggi, di diventare medici di Medicina Generale.

Il CFSMG risponde alle normative europee per la formazione alla medicina di famiglia o Medicina Generale.

All’istituzione del CFSMG, risalente al 1999 (DL 368/99), sono seguiti modifiche ed adeguamenti che hanno portato il corso di formazione ad essere un corso triennale con delle caratteristiche specifiche, che rendono imprescindibile per lo svolgimento dell’attività di medico di medicina generale, il conseguimento del diploma stesso. L’acquisizione del diploma consente l’inserimento nelle graduatorie regionali per assistenza primaria di Medicina Generale, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, attività programmata per i servizi territoriali.

L’ammissione al CFSMG è attualmente normata dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 n. 60 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” (articoli da 1 a 9) e prevede il superamento di una prova d’esame consistente in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica, ed il conseguente inserimento all’interno di una graduatoria di merito.

Al CFSMG sono inoltre ammessi in soprannumero i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all’esercizio professionale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario”.

Tale provvedimento, giustamente introdotto all’epoca, al fine di tutelare i medici laureati prima che il corso fosse istituito e consentendo loro di esercitare la medicina generale con diploma nel rispetto delle normative europee, dopo 15 anni dalla sua istituzione, ha perduto il suo iniziale valore diventando col passar del tempo, uno strumento dannoso per il futuro della medicina generale, sia in termini di formazione professionale che in termini di programmazione sanitaria.

La legge n.41 del 2000 permette l’accesso al Corso di Formazione in soprannumero ovvero senza svolgere il concorso, e specifica inoltre che “I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi”. (Sentenza n. 1478/2015 del TAR CampaniaNapoli – Sez VIII).

Dunque i medici che rientrano nella fascia di professionisti in soprannumero, accedono al CFSMG scavalcando la meritocratica selezione rappresentata dalla prova di esame e conseguono il diploma, alla pari dei borsisti, usufruendo altresì della possibilità di svolgere, durante il triennio, qualsiasi attività lavorativa ritenuta compatibile con il corso, possibilità preclusa a chi percepisce invece l’esigua borsa di studio, secondo quanto sancito dall’art. 19 comma 11 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

Tutto ciò comporta una netta disparità di condizione economica tra borsisti e soprannumerari a vantaggio di questi ultimi.

Non sono sanciti inoltre limiti all’ammissione in soprannumero ai corsi di formazione regionali, ammissione che dovrebbe invece basarsi, secondo quanto espresso dall’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 n. 60, sulle risorse disponibili e sui limiti concordati con il Ministero della salute, nonché sull’effettivo fabbisogno di medici di medicina generale. Tale accesso illimitato, imprevedibile e non programmato al triennio di formazione rende inefficace
qualsiasi tentativo di programmazione sanitaria, oltre ad impattare in maniera negativa sulla qualità formativa di un corso post-laurea che prevede lo svolgimento di tirocini in strutture ospedaliere e territoriali che devono essere in grado di accogliere e seguire nel loro percorso professionalizzante i formandi.

In linea con l’attenzione da Lei dimostrata a favore dell’occupazione giovanile e della lotta al precariato, segnaliamo infine le gravi ripercussioni che si avranno sul futuro dei giovani corsisti di Medicina Generale col perpetrarsi di tale sistema. L’anzianità di lavoro dei medici iscrittisi al corso di laurea prima del ’91 ed il punteggio da essi maturato precedentemente all’ammissione al CFSMG, sommandosi con quello ottenuto con il conseguimento del diploma, garantisce loro un importante vantaggio per l’accesso alle zone carenti nella graduatoria regionale della Medicina Generale assicurandogli una scorciatoia rispetto ai borsisti cui invece saranno precluse possibilità lavorative a breve-medio termine.

Con l’introduzione delle nuove forme associative della medicina generale e con l’avvento prossimo del ruolo unico, appare concreto inoltre, il rischio che i colleghi in soprannumero vadano a saturare i posti disponibili nelle AFT e nelle UCCP, strutture previste dalla Legge 189 del 2012. A nostro parere, non può infine essere escluso un impatto fortemente negativo sul Sistema Sanitario Nazionale dell’assegnazione di zone carenti quasi esclusivamente a medici vicini all’età pensionabile: caratteristica cardine per l’efficienza della medicina generale è infatti il rapporto fiduciario di lunga durata del medico con i propri assistiti, rapporto che con una tardiva assegnazione della titolarità non potrà mai essere instaurato.

Pertanto, per i motivi suddetti ed a tutela dei giovani Colleghi che devono essere protagonisti della riforma che renderà esecutiva la Legge 189/2012, FIMMG ritiene necessario che siano posti con urgenza in essere tutti i provvedimenti indispensabili al superamento definitivo dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 401 del 29 dicembre 2000.

Sarebbe auspicabile l’accesso di tutti i medici a Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale tramite regolare concorso oppure, temporaneamente, che sia posta per legge una quota percentuale massima di aventi diritto all’accesso in soprannumero, come attualmente stabilito in alcuni bandi regionali. Questo limite attualmente, laddove presente, non viene rispettato, ponendo le Regioni a rischio di rivalse giudiziarie.

Nel ringraziarLa per l’attenzione, si inviano distinti saluti

Giacomo Milillo
Segretario Nazionale Generale

Giuliana Arciello
Segretario Nazionale FIMMG Formazione