CONCORSO MMG: la guida FIMMG per prepararsi al test di accesso per Medicina Generale

Il CFSMG: Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale

Com’è strutturato? Qual è l’entità della borsa di studio? Quali sono le attività professionali compatibili? Vediamo insieme un breve riassunto delle caratteristiche del Corso.

Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) è normato dal Decreto Legislativo 368 del 1999, che lo definisce come un corso a tempo pieno che si svolge in tre anni (36 mesi), con 4800 ore complessive di cui 2/3 (3200 ore) per le attività pratiche e 1/3 (1600 ore) per le attività teoriche.

Le attività teoriche e pratiche sono organizzate con alcune differenze a seconda della Regione di frequenza, per cui vi invitiamo a seguire i workshop organizzati dai Coordinamenti Regionali per approfondire (link al calendario degli eventi).

Sono previsti ogni anno 30 giorni di assenza per motivi personali (che non dovranno essere recuperati), in aggiunta ad eventuali periodi di sospensione durante le festività previste dai singoli Corsi. 

Per motivi di impedimento temporaneo superiori a 40 giorni (servizio militare, maternità, malattia) si può richiedere una sospensione del corso (e della relativa borsa di studio). Si ricorda che in caso di gravidanza è obbligatorio la segnalazione tempestiva alla segreteria del corso, con 5 mesi di sospensione obbligatoria. 

Per i Medici in Formazione vincitori di borsa di studio, questa viene riconosciuta mensilmente per 36 mensilità ed è pari a 11.603,00€ lordi annui, cioè 966,92€ lordi al mese. Il regime fiscale applicato è quello assimilabile a dipendente, con trattenuta IRPEF nel cedolino; diverso è il discorso previdenziale, in quanto la borsa è soggetta a QUOTA B ENPAM (analogamente ai redditi libero-professionali), ma con la possibilità di riduzione dell’aliquota per tutti i redditi in LP al 2% per l’intera durata del corso. 

Nonostante l’esiguità della borsa di studio, per i Medici borsisti e per i Medici in sovrannumero secondo DL Calabria vi è la possibilità di esercitare alcune attività professionali compatibili per legge, come gli incarichi provvisori e di sostituzione di Medicina Generale:

  • Assistenza Primaria (i Medici di Famiglia),
  • Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
  • Medicina Penitenziaria
  • Emergenza Territoriale 118
  • Medicina dei Servizi/ATP

Dal 2019 è prevista anche la possibilità di assumere direttamente un incarico di titolarità di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale definito “temporaneo”, che permette ai Medici in formazione di prendere già la convenzione che verrà trasformata automaticamente al conferimento del diploma di formazione specifica in un incarico a tempo indeterminato. Questi specifichi incarichi maturano inoltre punteggio per la Graduatoria Regionale pari allo 0,10 per ciascun mese complessivo, corrispondente a 96 ore di attività (ACN 28.4.2022, Art. 20 comma 1 lettera s).

Attenzione: fino al 31/12/2024 i suddetti incarichi continueranno ad essere riconosciuti come attività professionalizzanti da computare nel monte ore previsto dalla legge 368/99 secondo quanto previsto dall’Art. 12 comma 3bis della Legge 52 del 19 maggio 2022.

Per eventuali approfondimenti e domande specifiche sull’organizzazione del corso nella vostra regione vi invitiamo a contattare direttamente i coordinamenti regionali della formazione, di cui trovate i contatti sul nostro sito al link: https://fimmgformazione.org/sezioni/chi-siamo/

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