FAQ Formazione-Lavoro

𝐅𝐀𝐐 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞-𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨

𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞

 

Il medico in formazione specifica in Medicina Generale può svolgere gli Incarichi Convenzionali di Medicina Generale previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN):

– Assistenza Primaria (i Medici di Famiglia)
– Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica)
– Medicina dei Servizi Territoriali
– Emergenza Territoriale 118

Secondo la legge 368/99 che regolamenta il corso, storicamente i Medici in Formazione Specifica potevano svolgere solo incarichi di sostituzione di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale per un tempo non superiore ai 3 mesi/anno. Questa possibilità è stata successivamente estesa, grazie all’Accordo Collettivo Nazionale del 18.6.2020, che prevede il superamento del limite temporale e l’acquisizione di incarichi di sostituzione/maternità o incarichi provvisori di carenze residue. Inoltre già con l’ACN 2018 era stato eliminata la norma finale che poneva i sostituti con borsa di studio in subordine a quelli senza, ponendo il medico in formazione specifica in medicina generale in posizione subito successiva al medico con diploma nelle graduatorie aziendali di disponibilità.

Grazie inoltre all’art. 9 del Decreto Legge “Semplificazioni” n. 135/18, e successiva integrazione dell’Art 12 comma 4 del D.L. Calabria n. 35/19, dal 2019 è prevista anche la possibilità di assumere direttamente un incarico di titolarità di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale definito “temporaneo”, che permette ai Medici in Formazione di diventare titolare già durante il corso; questo incarico temporaneo verrà poi convertito, al conferimento del diploma di formazione specifica, in un incarico a tempo indeterminato.

L’assegnazione degli incarichi temporanei di medicina generale è ormai definitiva, con l’inserimento nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale 2016-2018 attualmente in fase di approvazione.

Attenzione, è previsto un limite per i suddetti incarichi: per la Continuità Assistenziale il contratto prevede un massimo di 24h/settimanali, mentre per l’Assistenza Primaria è previsto un limite massimo di 500 assistiti, con possibile deroga fino a 650 assistiti secondo gli Accordi Integrativi Regionali.

Inoltre risulta incompatibile, durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, la titolarità di due o più incarichi temporanei.

Incompatibilità con incarichi NON convenzionali

Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, risultano incompatibili incarichi di lavoro dipendente, nonché la Libera Professione.
Le uniche eccezioni risultano l’attività certificativa e le visite occasionali nell’ambito dell’attività convenzionale di Medicina Generale (come previsto dall’ACN 18.6.2020, Art. 7, 10, 13).
Per quanto riguarda gli ammessi in sovrannumero secondo la legge 401/00, “non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”.
Ci teniamo tuttavia a precisare l’incompatibilità che sussiste tra gli incarichi libero-professionali e gli incarichi temporanei conferiti ai sensi del DL 135/18 e successive modificazioni del DL 35/19, esplicitata nell’ACN 18.6.2020 all’art. 7, 10, 13.

Riconoscimento ore

Secondo quanto previsto dalla Legge di Conversione del DL Riaperture, n. 52 del 19 maggio 2022, art. 12 comma 3 bisfino al 31/12/2024 possono essere riconosciute le ore di attività̀ convenzionale previste dall’Accordo Collettivo Nazionale. Infatti, secondo il comma 3bis, “Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”.

Vediamo ora le principali domande raccolte dagli aspiranti colleghi:

1. Ho un contratto come dipendente ospedaliero, devo dimettermi per poter frequentare il corso? E se devo dare del preavviso?

Sì, i contratti per medici dipendenti sono incompatibili. Devono risultare ufficialmente firmate le dimissioni alla sottoscrizione dell’atto notorio per l’iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Se nel contratto è previsto un preavviso minimo, i mesi previsti possono essere svolti successivamente all’iscrizione al corso, ma dovrete prendere ferie (o prendere accordi con la segreteria del vostro corso).

2. Ho un contratto USCA, sarà compatibile dopo il 31/3/2022, termine attualmente previsto per lo stato di Emergenza COVID-19?

Sì, la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto con l’art. 1, comma 295, la proroga fino al 30.6.2022 dell’art 4-bis della legge del 24 aprile 2020, n. 27, che specifica, al comma 1, che “possono far parte dell’unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; […]”. Ricordiamo tuttavia che sono riconosciute come attività pratica solo le attività convenzionali a tempo determinato secondo l’art. 2-quinquies comma 1 dello stesso Decreto.

Si precisa che, per ciò che concerne altri incarichi legati all’emergenza in regime di libera professione, non sussiste alcuna normativa che ne deroga la compatibilità con il corso di medicina generale, per cui rientrano de facto tra gli incarichi libero-professionali, attualmente incompatibili per i Medici in Formazione.

3. Ho un contratto convenzionale (118, incarico provvisorio di Assistenza Primaria o Continuità Assistenziale) o un incarico di medicina penitenziaria, devo dimettermi per iscrivermi al corso?

No, almeno per i medici iscritti ai trienni 2019/22, 2020/23, 2021/24, grazie al Decreto Ministeriale del 28.9.20 e successiva proroga del 14.7.21 che permette di mantenere gli incarichi in essere al momento dell’iscrizione, purché siano incarichi convenzionali previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale, inclusa la medicina penitenziaria.

4. Posso fare domanda per prendere una carenza e diventare titolare di un incarico già dal primo anno di Corso?

Sì, già dal primo anno è possibile diventare titolare di un incarico convenzionale “temporaneo” di Medicina Generale, secondo l’Art. 9 del D.L. 135/18 e Art. 12 del D.L. 35/19, partecipando alle graduatorie residue pubblicate sui BU Regionali e messe a bando dopo l’assegnazione per trasferimenti e per graduatoria regionali a chi è già in possesso del diploma; l’ordine di assegnazione seguirà quello di iscrizione ai trienni del corso: medici borsisti frequentanti il 3°, 2° e 1° anno e successivamente medici del 3°, 2° e 1° anno entrati con D.L. Calabria.

5. Ho un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, mi verrà sospesa la borsa di studio?

Secondo l’Art. 2-quinquies comma 2 prorogato fino al 31/12/2022, “in caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio è sospesa.”

6. Ho un incarico convenzionale, le ore di attività sono riconosciute come ore di tirocinio pratico?

Secondo l’Art. 2-quinquies (comma 1 e 2) prorogato fino al 31 dicembre 2022, le ore di attività convenzionale (di cui all’ACN) a tempo determinato svolte dai Medici in Formazione devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, fatta salva la possibilità delle Regioni e Prov. Autonome di stabilire un tetto massimo di ore riconosciute.

Inoltre ricordiamo che i medici iscritti ai trienni 2019/22 con il DM del 29.9.2020 e successivi 2020/23 e 2021/24 con il DM del 14.7.2021, possono mantenere gli incarichi convenzionali (ivi inclusi la medicina penitenziaria) di cui all’Accordo Collettivo Nazionale in essere al momento dell’iscrizione al corso, le cui ore rimangono computabili nel monte ore delle attività pratiche secondo l’Art. 2-quinquies.

NB: Relativamente agli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e successive modificazioni del D.L. 35/19, essi risultano da un punto di vista contrattuale degli incarichi a tempo determinato, con successiva conversione in contratto a tempo indeterminato all’effettivo conseguimento del diploma. Come FIMMG Formazione Nazionale abbiamo inviato un interpello diretto al Ministero della Salute per confermare, sulla base di questi presupposti, il riconoscimento delle ore degli incarichi temporanei come attività pratica secondo quanto previsto dall’Art. 2- quinquies.

7. Posso assumere più di un incarico convenzionale?

Secondo l’ACN 18.6.2020, “durante il corso di formazione specifica in medicina generale può essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale”. Secondo le Linee Guida Regionali del 2019, questa norma è limitata ai soli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e successive modificazioni del D.L. 35/19. Ad ogni modo, durante il Corso di Formazione Specifica il limite orario delle attività convenzionali rimane di 24h/settimanali. Rimangono esclusi da questi limiti le reperibilità di Continuità Assistenziale (laddove vengano inquadrati come disponibilità e non come contratto) nonché le sostituzioni brevi di Assistenza Primaria.

8. Posso iscrivermi a un master durante il CFSMG?

Sì, non esiste alcuna normativa vigente che renda incompatibile per i Medici in Formazione la frequenza di master, purché questa non comprometta la regolare frequenza del corso.

 

Ultima revisione: 20 marzo 2022