FAQ Formazione-Lavoro

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Il medico in formazione specifica in Medicina Generale puoĢ€ svolgere gli Incarichi Convenzionali di Medicina Generale previsti dallā€™Accordo Collettivo Nazionale (ACN):

– Assistenza Primaria (i Medici di Famiglia)
– ContinuitaĢ€ Assistenziale (ex Guardia Medica)
– Medicina dei Servizi Territoriali
– Emergenza Territoriale 118

Secondo la legge 368/99 che regolamenta il corso, storicamente i Medici in Formazione Specifica potevano svolgere solo incarichi di sostituzione di Assistenza Primaria e ContinuitaĢ€ Assistenziale per un tempo non superiore ai 3 mesi/anno. Questa possibilitaĢ€ eĢ€ stata successivamente estesa, grazie allā€™Accordo Collettivo Nazionale del 18.6.2020, che prevede il superamento del limite temporale e lā€™acquisizione di incarichi di sostituzione/maternitaĢ€ o incarichi provvisori di carenze residue. Inoltre giaĢ€ con lā€™ACN 2018 era stato eliminata la norma finale che poneva i sostituti con borsa di studio in subordine a quelli senza, ponendo il medico in formazione specifica in medicina generale in posizione subito successiva al medico con diploma nelle graduatorie aziendali di disponibilitaĢ€.

Grazie inoltre all’art. 9 del Decreto Legge ā€œSemplificazioniā€ n. 135/18, e successiva integrazione dell’Art 12 comma 4 del D.L. Calabria n. 35/19, dal 2019 eĢ€ prevista anche la possibilitaĢ€ di assumere direttamente un incarico di titolaritaĢ€ di Assistenza Primaria o ContinuitaĢ€ Assistenziale definito ā€œtemporaneoā€, che permette ai Medici in Formazione di diventare titolare giaĢ€ durante il corso; questo incarico temporaneo verraĢ€ poi convertito, al conferimento del diploma di formazione specifica, in un incarico a tempo indeterminato.

Lā€™assegnazione degli incarichi temporanei di medicina generale eĢ€ ormai definitiva, con lā€™inserimento nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale 2016-2018 attualmente in fase di approvazione.

Attenzione, eĢ€ previsto un limite per i suddetti incarichi: per la ContinuitaĢ€ Assistenziale il contratto prevede un massimo di 24h/settimanali, mentre per lā€™Assistenza Primaria eĢ€ previsto un limite massimo di 500 assistiti, con possibile deroga fino a 650 assistiti secondo gli Accordi Integrativi Regionali.

Inoltre risulta incompatibile, durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, la titolaritaĢ€ di due o piuĢ€ incarichi temporanei.

IncompatibilitaĢ€ con incarichi NON convenzionali

Durante il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, risultano incompatibili incarichi di lavoro dipendente, noncheĢ la Libera Professione.
Le uniche eccezioni risultano lā€™attivitaĢ€ certificativa e le visite occasionali nellā€™ambito dellā€™attivitaĢ€ convenzionale di Medicina Generale (come previsto dallā€™ACN 18.6.2020, Art. 7, 10, 13).
Per quanto riguarda gli ammessi in sovrannumero secondo la legge 401/00, ā€œnon hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attivitaĢ€ libero-professionale compatibile con gli obblighi formativiā€.
Ci teniamo tuttavia a precisare lā€™incompatibilitaĢ€ che sussiste tra gli incarichi libero-professionali e gli incarichi temporanei conferiti ai sensi del DL 135/18 e successive modificazioni del DL 35/19, esplicitata nellā€™ACN 18.6.2020 allā€™art. 7, 10, 13.

Riconoscimento ore

Secondo quantoĀ previsto dallaĀ Legge di Conversione del DL Riaperture, n. 52 del 19 maggio 2022, art. 12 comma 3 bis,Ā fino al 31/12/2024Ā possono essere riconosciute le ore diĀ attivitĆ Ģ€ convenzionale previste dallā€™Accordo Collettivo Nazionale. Infatti, secondo il comma 3bis, ā€œLe ore di attivitĆ Ā svolte dai medici assegnatari degli incarichiĀ aiĀ sensi del comma 1 devono essere considerate a tutti gli effetti qualiĀ attivitĆ Ā pratiche, da computare nel monte ore complessivoĀ previstoĀ dall’articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368Ā delĀ 1999ā€.

Vediamo ora le principali domande raccolte dagli aspiranti colleghi:

1. Ho un contratto come dipendente ospedaliero, devo dimettermi per poter frequentare il corso? E se devo dare del preavviso?

SiĢ€, i contratti per medici dipendenti sono incompatibili. Devono risultare ufficialmente firmate le dimissioni alla sottoscrizione dellā€™atto notorio per lā€™iscrizione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Se nel contratto eĢ€ previsto un preavviso minimo, i mesi previsti possono essere svolti successivamente allā€™iscrizione al corso, ma dovrete prendere ferie (o prendere accordi con la segreteria del vostro corso).

2. Ho un contratto USCA, saraĢ€ compatibile dopo il 31/3/2022, termine attualmente previsto per lo stato di Emergenza COVID-19?

SiĢ€, la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto con l’art. 1, comma 295, la proroga fino al 30.6.2022 dellā€™art 4-bis della legge del 24 aprile 2020, n. 27, che specifica, al comma 1, che ā€œpossono far parte dell’unitaĢ€ speciale: i medici titolari o supplenti di continuitaĢ€ assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; […]ā€. Ricordiamo tuttavia che sono riconosciute come attivitaĢ€ pratica solo le attivitaĢ€ convenzionali a tempo determinato secondo lā€™art. 2-quinquies comma 1 dello stesso Decreto.

Si precisa che, per cioĢ€ che concerne altri incarichi legati allā€™emergenza in regime di libera professione, non sussiste alcuna normativa che ne deroga la compatibilitaĢ€ con il corso di medicina generale, per cui rientrano de facto tra gli incarichi libero-professionali, attualmente incompatibili per i Medici in Formazione.

3. Ho un contratto convenzionale (118, incarico provvisorio di Assistenza Primaria o ContinuitaĢ€ Assistenziale) o un incarico di medicina penitenziaria, devo dimettermi per iscrivermi al corso?

No, almeno per i medici iscritti ai trienni 2019/22, 2020/23, 2021/24, grazie al Decreto Ministeriale del 28.9.20 e successiva proroga del 14.7.21 che permette di mantenere gli incarichi in essere al momento dellā€™iscrizione, purcheĢ siano incarichi convenzionali previsti dallā€™Accordo Collettivo Nazionale, inclusa la medicina penitenziaria.

4. Posso fare domanda per prendere una carenza e diventare titolare di un incarico giaĢ€ dal primo anno di Corso?

SiĢ€, giaĢ€ dal primo anno eĢ€ possibile diventare titolare di un incarico convenzionale ā€œtemporaneoā€ di Medicina Generale, secondo lā€™Art. 9 del D.L. 135/18 e Art. 12 del D.L. 35/19, partecipando alle graduatorie residue pubblicate sui BU Regionali e messe a bando dopo lā€™assegnazione per trasferimenti e per graduatoria regionali a chi eĢ€ giaĢ€ in possesso del diploma; lā€™ordine di assegnazione seguiraĢ€ quello di iscrizione ai trienni del corso: medici borsisti frequentanti il 3Ā°, 2Ā° e 1Ā° anno e successivamente medici del 3Ā°, 2Ā° e 1Ā° anno entrati con D.L. Calabria.

5. Ho un incarico provvisorio di Assistenza Primaria, mi verraĢ€ sospesa la borsa di studio?

Secondo lā€™Art. 2-quinquies comma 2 prorogato fino al 31/12/2022, ā€œin caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l’assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l’erogazione della borsa di studio eĢ€ sospesa.ā€

6. Ho un incarico convenzionale, le ore di attivitaĢ€ sono riconosciute come ore di tirocinio pratico?

Secondo lā€™Art. 2-quinquies (comma 1 e 2) prorogato fino al 31 dicembre 2022, le ore di attivitaĢ€ convenzionale (di cui allā€™ACN) a tempo determinato svolte dai Medici in Formazione devono essere considerate a tutti gli effetti quali attivitaĢ€ pratiche, fatta salva la possibilitaĢ€ delle Regioni e Prov. Autonome di stabilire un tetto massimo di ore riconosciute.

Inoltre ricordiamo che i medici iscritti ai trienni 2019/22 con il DM del 29.9.2020 e successivi 2020/23 e 2021/24 con il DM del 14.7.2021, possono mantenere gli incarichi convenzionali (ivi inclusi la medicina penitenziaria) di cui allā€™Accordo Collettivo Nazionale in essere al momento dellā€™iscrizione al corso, le cui ore rimangono computabili nel monte ore delle attivitaĢ€ pratiche secondo lā€™Art. 2-quinquies.

NB: Relativamente agli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e successive modificazioni del D.L. 35/19, essi risultano da un punto di vista contrattuale degli incarichi a tempo determinato, con successiva conversione in contratto a tempo indeterminato allā€™effettivo conseguimento del diploma. Come FIMMG Formazione Nazionale abbiamo inviato un interpello diretto al Ministero della Salute per confermare, sulla base di questi presupposti, il riconoscimento delle ore degli incarichi temporanei come attivitaĢ€ pratica secondo quanto previsto dallā€™Art. 2- quinquies.

7. Posso assumere piuĢ€ di un incarico convenzionale?

Secondo lā€™ACN 18.6.2020, ā€œdurante il corso di formazione specifica in medicina generale puoĢ€ essere attribuito un solo incarico in rapporto di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionaleā€. Secondo le Linee Guida Regionali del 2019, questa norma eĢ€ limitata ai soli incarichi temporanei conferiti ai sensi del D.L. 135/18 e successive modificazioni del D.L. 35/19. Ad ogni modo, durante il Corso di Formazione Specifica il limite orario delle attivitaĢ€ convenzionali rimane di 24h/settimanali. Rimangono esclusi da questi limiti le reperibilitaĢ€ di ContinuitaĢ€ Assistenziale (laddove vengano inquadrati come disponibilitaĢ€ e non come contratto) noncheĢ le sostituzioni brevi di Assistenza Primaria.

8. Posso iscrivermi a un master durante il CFSMG?

SiĢ€, non esiste alcuna normativa vigente che renda incompatibile per i Medici in Formazione la frequenza di master, purcheĢ questa non comprometta la regolare frequenza del corso.

 

Ultima revisione: 20 marzo 2022