ACN 2016-2018: Tutte le novità per i Medici in Formazione e perché rappresenta un nodo fondamentale nel percorso di Riforma della Medicina Generale
In questi giorni la discussione sulla medicina generale si è concentrata sulla firma del “nuovo” ACN 2016-2018. Vediamo che cos’è e perché è così importante, soprattutto per i Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale.
Ultimo Aggiornamento 29/4/2022: Approvazione definitiva in Conferenza Regioni, inizio decorrenza della validità del nuovo ACN 2016-2018 dal 28/4/2022 (Leggi il Comunicato Ufficiale)
Partiamo dalle basi: cos’è un ACN?
È l’Accordo Collettivo Nazionale, il contratto che definisce tutte le caratteristiche del lavoro del Medico di Medicina Generale: quali sono le nostre funzioni e obiettivi? Come sono definiti il nostro ruolo, i compiti e la retribuzione? Quali sono gli obblighi contrattuali e quali invece no? Quali le modalità di accesso, come e quando sono costituite le graduatorie e come sono assegnati i punteggi?
Come per tutti i professionisti, è fondamentale conoscere gli aspetti principali del proprio contratto, anche per coloro che intendono intraprendere questo percorso.
Ma vediamo di rispondere subito alla domanda che tutti vi state ponendo: perché proprio ora la firma di un accordo risalente al 2016-2018?
Ci sono diverse motivazioni che hanno portato al ritardo di questa firma: il blocco dei contratti, l’instabilità politica degli ultimi anni, l’emergenza pandemica tra tutti hanno influito su questo posticipo.
Tutto chiaro, ma cosa c’entra l’ACN del 2016-2018 appena firmato con la bozza che le regioni hanno proposto per la riforma della medicina generale (riguardanti le famose 38h) circolante in queste settimane?
Tutto e nulla. Sintetizziamo e contestualizziamo: con l’emergenza COVID-19 l’Unione Europea ha messo in campo dei finanziamenti extra per la sanità, che tutti conosciamo come Recovery Fund. Questo fondo europeo è stato poi tradotto in Italia dal PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, che definisce la ripartizione dei soldi in funzione di nuove strutture edilizie (le famose Case della Comunità). I finanziamenti invece che definiscono le risorse professionali sono state definite attraverso l’ultima legge di Bilancio, approvata il 30 dicembre 2021.
In questo momento però, per ricevere i fondi europei, la politica deve necessariamente presentare un progetto che abbozzi quella che è l’idea di riforma della medicina territoriale da incasellare all’interno del progetto strutturale/edilizio del PNRR, pena la perdita di questi finanziamenti.
Chiariamo però un punto, spesso causa di confusione: il progetto abbozzato dalle Regioni non è un contratto. Chi avrà avuto modo di leggerlo infatti si sarà subito reso conto che molte delle condizioni inserite sono difficilmente attuabili, altre talmente superficiali da poter intende tutto e il contrario di tutto. Un esempio sono le 38h, come limite orario settimanale dell’Assistenza Primaria, che in questo momento di intensa attività della medicina generale rappresenterebbe un sollievo rispetto alle oltre 60 ore lavorate dai MMG.
Cosa rappresenta dunque questa bozza di riforma delle Regioni? Essa rappresenta appunto un indirizzo politico, che deve essere presentato per ottenere i fondi europei, ma la definizione contrattuale dovrà attendere i prossimi ACN (2019-2021 e 2022-2024) i quali, insieme ai finanziamenti stanziati dalle prossime leggi di bilancio, definiranno a livello tecnico il contratto e, dunque, l’evoluzione della medicina generale.
Questo ACN 2016-2018 però, la cui chiusura era necessaria per poter avviare i nuovi trienni contrattuali, è la risposta di FIMMG alla politica che ribadisce e consolida le basi della Medicina Generale che dovranno essere rispettate come punto di partenza nei prossimi ACN che tratteranno quindi dei nuovi temi (COVID, rapporto con le Case della Comunità, ecc).
Ebbene, quali sono dunque le principali e più importanti caratteristiche definite e riconfermate in questo ACN 2016-2018?
- Il rapporto convenzionale, che allontana fermamente la dipendenza e i rischi ad essa correlati, con ordini di servizio, perdita del costituzionale diritto di libera scelta del paziente, perdita dell’autonomia organizzativa che passerebbe quindi al distretto che avrebbe facoltà di decidere del nostro lavoro come “medici tappabuchi” (provate a chiedere a qualche collega ospedaliero se è così contento del rapporto di subordinazione);
- il Ruolo Unico di Assistenza Primaria, unico tra quota oraria (ex Continuità Assistenziale) e quota capitaria (studio del Medico di Famiglia). Entrambi i ruoli sono inseriti all’interno di un’unica unità organizzativa che è la AFT (aggregazione funzionale territoriale), realizzata come Medicine di Gruppo (più medici collegati fisicamente all’interno della stessa struttura) oppure come Medicine di Rete (più medici collegati funzionalmente in un ambito territoriale più ampio), che permetteranno a tutti i colleghi di lavorare in team (e non più abbandonati da soli!) con altri medici di medicina generale e altre figure multiprofessionali (collaboratore di studio, infermiere di famiglia, ecc).
- l’identità della Medicina Generale, come libera e autonoma, fondata sulla libera scelta del cittadino e sul rapporto di fiducia con il proprio medico.
- il monte compensi, confermando gli aumenti in quota oraria che erano già stati anticipati all’inizio della pandemia (e che la categoria avrebbe perso alla mancata firma dell’ACN, con conseguente restituzione di decine di migliaia di euro!)
- il consolidamento delle fondamenta su cui si costituirà l’imminente tavolo di contrattazione del successivo ACN (2019-2024?), dettagliando dunque le modalità e le funzioni del MMG nelle Case di Comunità, i rapporti con il distretto, l’organizzazione temporale e la remunerazione correlata.
Un’altra novità è la possibilità di ottenere la convenzione attraverso un “subentro” parallelo al pensionamento di un collega più anziano: si tratta della APP (Anticipo di Prestazione Previdenziale), in cui al fine di favorire il ricambio generazionale, il medico di assistenza primaria prossimo alla pensione, con almeno 1300 assistiti, può richiedere un “anticipo” pensionistico riducendo la sua attività lavorativa dal 30 al 70% che verrà attribuita ad un “giovane” medico con un rapporto convenzionale a tempo indeterminato in affiancamento al medico pensionando. Questo permetterà quindi di governare questo rapido e irripetibile turnover generazionale che garantirà al neo MMG un ingresso nella professione da subito come massimalista in modo graduale e assistito.
Approfondiamo però le novità introdotte dall’ACN 2016-18 per il Medico in Formazione Specifica in Medicina Generale, e perché sono così interessanti soprattutto per gli aspiranti corsisti 2021-24?
Viene finalmente confermata la possibilità di assumere incarichi convenzionali ai medici in formazione già dal primo anno di corso!
- Incarichi di titolarità (chiamati TEMPORANEI, secondo il DL 135/18), attraverso cui vengono bandite le carenze residue dell’anno precedente; il massimale è limitato a 500 scelte (ma con possibile incremento a 650 a seconda degli accordi regionali) ma verrà trasformato a tempo indeterminato direttamente al conseguimento del diploma di Formazione Specifica. Per ciascun mese di incarico temporaneo inoltre verranno per la prima volta considerati 0,10 punti valevoli per la graduatoria regionale (la graduatoria con cui ogni anno vengono bandite le carenze per i medici diplomati), da sommarsi ai 7,20 punti acquisiti dal diploma di formazione.
- Incarichi provvisori per le zone carenti o di sostituzione lunga (es. per aspettativa/maternità del medico titolare) senza limitazione del massimale, conferibili con priorità in graduatoria rispetto ai medici specializzandi/laureati (che potranno comunque assumere incarichi di sostituzione/reperibilità che dovessero residuare dalla graduatoria principale).
Questo rappresenta un enorme passo avanti verso una vera FORMAZIONE-LAVORO in cui il Medico in Formazione supera il tirocinio osservazionale entrando da subito nella realtà professionale del territorio, con un’identità nuova e ben definita da una netta separazione rispetto ai percorsi di specializzazione universitaria, annullando il rischio di future equipollenze del nostro titolo di formazione.
Il progetto di Formazione-Lavoro dovrà essere ben sviluppato nelle prossime riforme, ma le stesse Regioni, nella bozza di riforma (che ribadiamo è al momento solo una proposta) sembrano però condividere il nostro stesso concetto, proponendo che i medici in formazione specifica possano assumere incarichi zone carenti “sino ad un massimo di mille assistiti, quale attività pratica prevista dal programma formativo. Tale attività, definita dall’ACN per gli aspetti organizzativi e contrattuali, verrà svolta con la supervisione di un tutor di medicina generale, in rapporto funzionale con la casa di comunità di riferimento.”
Dobbiamo però attendere che questo passaggio venga approfondito e definito nel prossimo ACN, ma rappresenta una svolta epocale nella ridefinizione del ruolo del Medico in Formazione (nonché nella retribuzione), rendendolo per molti colleghi neolaureati decisamente più attrattivo, anche rispetto ad altri percorsi di specializzazione.
Infine un ringraziamento: la firma di questo ACN è stata possibile solo grazie all’importanza e al peso che FIMMG, come organizzazione sindacale, continua da sempre a mantenere grazie a voi iscritti. Ognuno di voi è fondamentale e fa sì che la nostra sia una categoria più unita e compatta, portandone avanti gli interessi professionali.
Dopo questo lungo spiegone speriamo di avervi portato maggiore chiarezza a riguardo.
A breve arriveranno nuovi aggiornamenti e novità in merito!
FIMMG Formazione Nazionale