Medici in formazione “incompatibili” con la sopravvivenza

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Medici in formazione “incompatibili” con la sopravvivenza

22/06/2014


Uno dei problemi che maggiormente affligge il percorso formativo del giovane aspirante MMG resta sempre tristemente legato alla sua specifica condizione economica che lo tiene imprigionato in quella che più volte viene definita come “soglia di povertà”.

La borsa di studio, gravata dalle tasse e dai costi delle stesse polizze assicurative necessarie per essere ammessi a frequentare il corso, non adeguata da anni al tasso di inflazione e, oltre tutto, erogata a singhiozzo da alcune Regioni, non può essere considerata sufficiente.

L’inibizione della libera professione durante il corso, la non sempre trasparente e regolare attribuzione degli incarichi provvisori di CA e la difficoltà ad accedere ad attività saltuarie compatibili, quali le sostituzioni di medici di MG, non aiutano il giovane professionista a cercare con serenità quel reddito necessario a garantire almeno l’autosufficienza e l’emancipazione dalla famiglia di origine.

Il tema è tornato di grande attualità a seguito del recente intervento della Corte dei Conti della Lombardia che si è pronunciata con le sentenze gemelle n. 40, 42, 43, 44, 45 del 12 marzo 2014 sui colleghi formandi indagati nell’ambito dell’operazione “Galeno” da parte della GdF.

La notizia rimbalzata sui principali organi di informazione ha diffuso largamente una interpretazione eccessivamente ottimistica.

La difesa dei colleghi coinvolti nell’operazione Galeno si è basata con successo sulla Legge 448/2001 art.19 comma 11 che recita: “I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”. Di fatto questo articolo dice cosa si può fare ma non parla di che cosa è vietato.

Tale lacuna è stata, nostro malgrado sanata, dal decreto ministeriale del 7 marzo 2006, pubblicato nella Gu n. 60 del 13 marzo 2006. Infatti in tale testo si spiega chiaramente che le uniche attività compatibili sono quelle relative alle sostituzioni a tempo determinato dei MMG, agli incarichi di CA e Guardia Turistica e vieta ogni altra forma di rapporto di lavoro, infatti il comma 4 art. 11 recita: “Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilita’ di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali”.

Quindi i colleghi sono stati assolti. Noi restiamo incompatibili, con le nostre borse, che nonostante il bonus Renzi superano di poco i 900 euro e trovano grandi difficoltà a rientrare nel concetto di “adeguata remunerazione” previsto dalla Direttiva Europea n. 93/16/Cee.

Rimane quindi la pressante necessità di lottare per una migliore condizione dei medici in formazione che dovrebbe passare per un adeguamento dell’importo della borsa al tasso di inflazione e per l’introduzione delle attività professionalizzanti che prevedano una remunerazione integrativa della borsa migliorando al tempo stesso l’esperienza formativa e la qualità della vita del formando.

Giovanni Colaneri
FIMMG Formazione Molise