Con il decreto legge n° 215 del 30 dicembre 2023 viene prorogata sino al 31 dicembre 2024 la possibilità “per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonche’ alla possibilita’ per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale”.
Perchè tale normativa è così importante per i medici in formazione specifica in medicina generale e per la formazione-lavoro?
Esaminandolo nel dettaglio il DL 215/2023, con l’art.4, comma 2, sono stati prorogati gli effetti dell’art. 4 comma 2 del DL n° 228/2021, che a sua volta aveva prorogato l’art. 2-quinquies del DL 18/2020, emanato agli inizi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tale articolo consente ai medici iscritti al CFSMG “l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
Ne deriva che sino al 31/12/2024 i medici in formazione specifica in medicina generale potranno svolgere incarichi convenzionali di Assistenza Primaria (a ciclo di scelta o a quota oraria), di Emergenza Sanitaria Territoriale, Medicina dei Servizi e Medicina Penitenziaria, a tempo determinato (sostituzioni o incarichi provvisori). Le ore svolte in tali incarichi saranno inoltre da computare nel monte ore complessivo del CFSMG quali attività pratiche.